PRESENTATE LE SENTENZE STORICHE EMESSE DA DUE TRIBUNALI IN GERMANIA

Vietata l'evocazione del termine balsamico, tutto a favore del consumatore. Se ne è parlato questa mattina durante l'incontro pubblico organizzato dal Consorzio di Tutela alla Camera di Commercio di Modena
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PRESENTATE LE SENTENZE STORICHE EMESSE DA DUE TRIBUNALI IN GERMANIA

Una giornata da incorniciare quella di oggi per l’Aceto Balsamico di Modena IGP, per l’importanza dei risultati delle recenti sentenze emesse in Germania a tutela del prodotto“: con queste parole il Presidente del Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP Stefano Berni ha concluso l’incontro pubblico organizzato dallo stesso Consorzio, che si è tenuto questa mattina a Modena nella Sala Panini alla Camera di Commercio a cui sono intervenuti altresì il Direttore del Consorzio ABM Federico Desimoni e Vincenzo Carrozzino in rappresentanza del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Tale incontro ha rappresentato l’occasione per fare il punto sulla questione della valenza evocativa del termine “Balsamico” alla luce delle recenti novità giurisprudenziali introdotte dal Tribunale di Mannheim e da quello di Colonia. Due importanti decisioni che sono arrivate dalla Germania, a conferma che la tutela a favore dell’Aceto Balsamico di Modena IGP non ha confini ma soprattutto che anche all’estero si riconosce a questo condimento una propria identità territoriale e una eccellenza qualitativa da preservare.

“Le sentenze importanti arrivate dalla Germania – ha ricordato il Direttore del Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP Federico Desimonihanno affermato che i comportamenti evocativi sono illeciti e quindi questi prodotti non dovrebbero circolare. La sentenza emessa dal Tribunale di Mannheim in particolare, rappresenta una prima assoluta nel diritto civile a tutela dei consumatori, si configura come il precedente con la i maiuscola: uno strumento fondamentale che aspettavamo da tempo, da utilizzare anche in altri contenziosi, che ci permetterà altresì di attivare la procedura di tutela ex officio per il nostro prodotto. La contraffazione e la frode – ha aggiunto Desimoni – sono comportamenti illeciti che certamente arrecano un danno economico al comparto, ma quello che più ci preoccupa non è tanto la quota di mercato sottratta quanto la confusione che si può generare a livello di comunicazione nel consumatore. Questa sentenza ci permette di dar loro una garanzia in più di trasparenza”.

Con l’applicazione di queste due importanti decisioni giurisprudenziali, il quadro di tutela dell’Aceto Balsamico di Modena risulta sempre più ampio e consolidato e certamente proporzionato all’importanza del prodotto e del comparto produttivo, quantificato in oltre 98 milioni di litri e un fatturato di oltre 450 milioni di euro alla produzione e circa 700 milioni di euro al consumo.

Lo ha ribadito anche Vincenzo Carrozzino, funzionario della SAQ VII – Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità del Mipaaf – intervenuto all’incontro di stamani, sottolineando come “alla luce degli ultimi eventi si possa dire che è cambiato il vento in un paese come la Germania in cui l’uso di termini italiani è stata per decenni una prassi. Penso che si possa ragionevolmente ipotizzare un nuovo approccio anche nell’interpretazione che viene data da chi fa i controlli sul territorio italiano. In particolare – ha aggiunto – mi preme ricordare un esempio emblematico: il paragrafo 25 della sentenza sulla causa Cambozola, in cui si definisce non solo il concetto di evocazione ma addirittura di evocazione parziale. Il giudice europeo dice in proposito che la nozione di evocazione si riferisce a ipotesi in cui il termine utilizzato incorpori una parte di denominazione protetta di modo che il consumatore sia indotto ad avere come immagine di riferimento la merce che fruisce della denominazione stessa”.

Per ricordare i principi ispiratori della decisione messa in atto dal Tribunale di Mannheim, occorre dunque fare un piccolo passo indietro fino allo scorso 15 settembre, quando la storica sentenza di cui sopra ha affermato il principio che il Regolamento di registrazione dell’IGP ABM non limita in alcun modo, né avrebbe potuto limitare, l’ambito di tutela della denominazione registrata, specificando poi che l’uso delle singole parti della denominazione deve sempre avvenire nel rispetto delle norme applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea, in primo luogo del Regolamento (UE) n. 1151/12; le espressioni Aceto Balsamico e Balsamico non possono essere considerate generiche; l’utilizzo del termine Balsamico per prodotti comparabili con l’IGP può costituire un’evocazione della stessa e quindi rappresentare una pratica commerciale in violazione del Regolamento succitato.

Il secondo intervento ha interessato invece un tentativo di frode perpetrato durante la recente fiera Anuga a Colonia, quando è stato identificato un condimento prodotto in Turchia e pubblicizzato in territorio comunitario con la denominazione ACETO BALZAMICO. Dopo una diffida all’azienda coinvolta che non ha tuttavia provveduto alla cessazione immediata del comportamento illecito, i giudici tedeschi hanno adottato un provvedimento d’urgenza a tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP con gli ufficiali giudiziari chiamati a eseguire direttamente in fiera il provvedimento inibizione del nome, ritiro e distruzione del prodotto irregolare.

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